Lo statuto
Titolo I - Denominazione, natura e disciplina, sede e scopo
Articolo 1 - Denominazione e sede
- La “FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA ONLUS” (di seguito denominata “Fondazione”) ha sede legale in Alba, Via Vida n.10. Opera sul territorio della Regione Piemonte. Può istituire ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.
- Essa ha durata illimitata.
Articolo 2 - Natura e disciplina
La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile nonchè dal D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 in materia di ONLUS.
Articolo 3 - Scopo
- La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività sanitarie e assistenziali del nuovo Ospedale di Verduno (di seguito denominato “Nuovo Ospedale”).
- Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire all’attività del Nuovo Ospedale mediante la dotazione dello stesso di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi ed alla promozione della ricerca scientifica in campo biomedico e farmacologico, nonché mediante attività di formazione e aggiornamento del personale e ciò, sia direttamente sia in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, ivi comprese quelle che essa dovesse direttamente costituire.
Articolo 4 - Attività istituzionali
- Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell’opera spontanea dei Fondatori e dei Partecipanti, si propone di svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito del settore socio-sanitario e della ricerca scientifica finalizzate al supporto e alla collaborazione con il Nuovo Ospedale.
- La Fondazione svolgerà attività divulgativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le attività del Nuovo Ospedale e per incentivare la contribuzione. Tali obiettivi si concretizzano, in particolare, attraverso:
- attività che promuovano lo studio delle esigenze di un nuovo ospedale, nonché della sua ottimale gestione;
- attività che promuovano l’aggiornamento degli operatori nel settore della sanità;
- ogni altra attività destinata comunque al raggiungimento dello scopo.
- Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:
- finanziare o ricevere finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per attività analoghe promosse o gestite da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
- sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato che si dedicano alla leniterapia o cure palliative;
- promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- svolgere attività di informazione e consulenza ai malati e alle famiglie;
- promuovere la diffusione della ricerca scientifica ed organizzare corsi di formazione professionale, dibattiti, convegni;
- istituire ed erogare premi e borse di studio in favore del personale del Nuovo Ospedale, dell’Azienda Sanitaria di riferimento e di soggetti esterni; - incentivare, anche con finanziamenti, contributi e borse di studio da utilizzare in Italia e all’estero, ricercatori e laureati che intendano approfondire temi di interesse per l’attività sanitaria del Nuovo Ospedale;
- stipulare convenzioni per la gestione di parte delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, gli ospedali, le cliniche, i centri di as sistenza medica, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari.
- Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni e servizi ai sovventori.
- È inoltre consentita ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo.
- Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
- Alla Fondazione è fatto espresso divieto:
- di svolgere funzioni creditizie;
- di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.
Titolo II - Patrimonio e mezzi
Articolo 5 - Patrimoni
- Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile la cui entità è fissata nell’atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali, che, qualora non venissero espressamente dichiarati indisponibili dal o dai soggetti a qualsiasi titolo eroganti, saranno destinati a costituire il patrimonio disponibile della Fondazione.
- È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, che non siano stati destinati ad incremento del patrimonio, esclusivamente per la realizzazione di specifiche attività istituzionali.
Articolo 6 - Mezzi
La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:
- con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- con i proventi netti delle attività della Fondazione;
- con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall’incremento del patrimonio;
- con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
- con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
Titolo III - Fondatori, partecipanti e sostenitori
Articolo 7 - Fondatori
- Assumono la qualifica di Fondatori i soggetti che parteciperanno alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione.
- La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale. In caso di pluralità degli aventi causa, questi nomineranno un Rappresentante comune.
- I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione. Esprimono la propria volontà a maggioranza e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.
Articolo 8 - Partecipanti
- Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi una tantum o contributi annuali nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- È prevista altresì la figura di Partecipante onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.
- In ogni caso, la qualifica di Partecipante viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.
- La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera. Il Partecipante può essere dichiarato decaduto:
- per indegnità;
- quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.
- I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate nè rivendicare diritti.
- I Partecipanti esercitano le funzioni previste nel presente Statuto. Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta.
- Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, semprechè il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.
Articolo 9 - Sostenitori
Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.
Titolo IV - Organi e amministrazione
Capo I - Organi della Fondazione
Articolo 10 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Fondatori (di cui al precedente art. 7);
- l'Assemblea dei Partecipanti (di cui al precedente art. 8);
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Capo II - Il Consiglio di Amministrazione
Articolo 11 - Composizione e nomina
- La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) componenti, nominati per la prima volta dai Fondatori nell’atto costitutivo. Tale primo Consiglio dura in carica per il primo esercizio sociale sino all’approvazione del relativo bilancio. Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre 2008.
- Dopo l’approvazione del primo bilancio, verrà costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione. Tale nuovo Consiglio ed i successivi saranno sempre composti da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) componenti, di cui almeno 1(uno) designato dai Partecipanti in Assemblea secondo quanto previsto al comma 6 dell’art. 8, ed i restanti nominati dai Fondatori o dai loro aventi causa (che in caso di pluralità designeranno un rappresentante comune) in Assemblea secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 7. In assenza della designazione dei Partecipanti, tutti i Consiglieri che compongono l’organo amministrativo saranno nominati dai Fondatori.
- Il Consiglio di Amministrazione, eccetto il primo, dura in carica tre (3) esercizi sociali ed i Consiglieri possono essere confermati senza limitazioni.
- In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono cooptati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell’Autorità di vigilanza.
Articolo 12 - Poteri
- Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
- In particolare il Consiglio:
- nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, un Presidente Onorario della Fondazione;
- nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni e compenso;
- approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, e redige la relazione morale e finanziaria;
- predispone i programmi dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
- delibera l’acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
- delibera i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali sull’attività della Fondazione;
- delibera l’ammissione dei Partecipanti, anche onorari, nonché la motivata decadenza dei medesimi;
- approva, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del Consiglio, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera in ordine all’estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 24;
- istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico o altri eventuali Comitati con funzioni consultive, attribuendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- delibera acquisti di beni e servizi nonché l’assunzioni del personale e/o di collaboratori esterni;
- delibera, determinandone la misura entro i limiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti degli eventuali Comitati;
- ratifica i provvedimenti d’urgenza del Presidente;
- può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
- può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
- può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti.
Articolo 13 - Riunioni
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
- L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all’anno, nonchè tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall’Autorità di vigilanza.
- Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori.
- Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
- Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- I verbali delle riunioni sono stesi, senza indugio, dal Segretario del Consiglio e sono firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci.
Capo III - Presidente, Vice Presidente, Direttore
Articolo 14 - Il Presidente
- Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta è nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione.
- Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure.
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione.
- Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
- In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.
- In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.
Articolo 15 - Il Vice Presidente
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione.
Articolo 16 - Il Direttore
- Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza.
- Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni ed il compenso; sovraintende all’organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti.
- Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Capo IV - Il Collegio dei Revisori
Articolo 17 - Composizione e nomina
- La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Giustizia.
Ai Fondatori è attribuito il diritto di designare, nella loro assemblea, due (2) membri effettivi e un (1) membro supplente del Collegio.
Ai Partecipanti è attribuito il diritto di designare, nella loro assemblea, un (1) membro effettivo e un (1) membro supplente del Collegio.
In assenza di designazione da parte dei Partecipanti tutti i componenti saranno designati dai Fondatori.
- Il Collegio dei Revisori, eccetto il primo, dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono riconfermabili senza limitazioni.
Il primo Collegio dei Revisori è invece nominato dai Fondatori nell’atto costitutivo e dura in carica per il primo esercizio sociale (che si chiuderà al 31 dicembre 2008) sino all’approvazione del relativo bilancio.
- Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.
- In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, questi è sostituito dal più anziano di nomina fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età. Il Revisore subentrato scade insieme a quelli già in carica.
- Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
- Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
- I componenti del Collegio dei Revisori che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Collegio per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio anche su segnalazione dell’Autorità di vigilanza.
Articolo 18 - Poteri e doveri
- Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
- Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può assistere alla sedute dei Comitati eventualmente istituiti; può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell’esercizio del controllo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa; esprime il suo parere mediante apposita relazione al bilancio.
- Di ogni rilievo effettuato riferisce al Consiglio.
- Le riunioni del Collegio, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono, senza indugio, verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.
Titolo V - Comitati
Articolo 19 - Comitati e Comitato Scientifico
- Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente.
- I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.
- I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Articolo 20 - Gratuità delle cariche
Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all’articolo 16 per la figura del Direttore.
Titolo VI - Amministrazione e norme generali
Articolo 21 - Esercizi e bilanci
- Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
- Il primo esercizio ha inizio all’atto della costituzione della Fondazione e si chiude il 31 dicembre 2008.
- Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio d’esercizio e redige la relazione sulla gestione e sull’attività svolta. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Revisori sono approvati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 22 - Avanzi di gestione: operazioni vietate
- Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
- È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all’art. 10, comma 6, del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 23 - Ordinamento, gestione e contabilità
L’ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Direttore e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24 - Estinzione
- La Fondazione si estingue:
- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell’Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d’ufficio.
- In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l’estinzione della Fondazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 3/4 di quelli in carica. Nomina quindi uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre persone giuridiche aventi la qualifica di ONLUS che perseguano finalità analoghe e/o, comunque, di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 25 - Fusione o trasformazione
- Per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali, la Fondazione, a seguito di parere favorevole dell’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, può fondersi con, o comunque confluire in, altre ONLUS che perseguano gli stessi fini.
- Nell’eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l’Autorità Tutoria, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione rispettando per quanto possibile le volontà dei Fondatori.
Articolo 26 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile, che disciplinano le Fondazioni nonché le norme in materia di ONLUS.